
L’archiviazione nel procedimento disciplinare: obbligo di motivazione
Con sentenza n. 9/2025, il CNF, tornando sulla natura e finalità del provvedimento di archiviazione di un’azione disciplinare, fornisce indicazioni interessanti su presupposti e modalità che, con le specificità del caso, sono applicabili in via generale alle professioni regolamentate nell’ambito dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti all’albo.
Il CNF chiarisce che Il Consiglio Distrettuale di Disciplina può archiviare la notizia di illecito disciplinare in tre diversi momenti:
- prima dell’avvio del procedimento, in seduta plenaria e su richiesta del presidente, se l’infrazione appare manifestamente infondata, anche senza istruttoria.
- durante l’istruttoria preliminare, su iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente.
- In qualunque fase del procedimento, se emerge successivamente la manifesta infondatezza dell’addebito.
Il CNF sottolinea inoltre che il provvedimento di archiviazione deve essere sempre motivato (art. 58 L. 247/2012 e art. 19 Reg. CNF 2/2014) e che, proprio quale provvedimento, può essere impugnato, anche per vizio di motivazione. Sotto il profilo sostanziale, il provvedimento di archiviazione ha una valenza analoga al proscioglimento.
Il meccanismo di archiviazione disciplinato dalla legge forense consente da un lato un’azione deflattiva rispetto a segnalazioni disciplinari inutili (con conseguente tutela della reputazione del professionista iscritto) e dall’altro lato permette di razionalizzare le risorse a disposizione del sistema disciplinare. Deve tuttavia essere calibrato e trova il suo contrappeso nel principio della motivazione, che -permeando e rendendo legittimo ciascun provvedimento amministrativo- rappresenta la vera garanzia per la trasparenza dell’azione disciplinare e il diritto alla tutela giurisdizionale. Da questo deriva che l’archiviazione costituisce un atto sostanzialmente decisorio, e non meramente procedimentale, e la conseguenza di tale qualifica è che l’archiviazione può essere sottoposta a controllo in sede di impugnazione.
L’archiviazione del procedimento disciplinare è ammessa anche per le altre professioni, pur tuttavia si rileva che con riguardo alla sola professione forense questa viene ammessa in sede preliminare e senza istruttoria; al contrario, nelle altre professioni, l’archiviazione preliminare ovvero prima dell’avvio del giudizio è consentita ma solo a seguito di istruttoria o almeno di accertamenti sommari.