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Nomina di Direttore Generale di un ATER a RPCT: ANAC dichiara la non conformità

Con atto del Presidente del 25 ottobre u.s. ANAC ha valutato che il conferimento dell’incarico di RPCT al Direttore generale di un ATER non risulta conforme alle indicazioni fornite dal PNA 2019 e dalla delibera n. 1134/2017 (“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”), posta l’attività gestionale svolta dal medesimo professionista in area ritenuta sensibile al rischio corruttivo.

In particolare, ANAC ha rilevato che il Direttore Generale in questione era soggetto abilitato allo svolgimento di attività operative e gestionali nell’area della contrattualistica pubblica, area considerata rischiosa per esplicita indicazione del legislatore prima (art. 1, co. 16 L. 190/2012) e di ANAC poi (sin dal PNA 2013) laddove aveva assunto la presidenza delle Commissioni di aggiudicazione e la stipula dei relativi contratti.

In pari delibera ANAC ha rammentato indicazioni oramai consolidate sulla scelta del RPCT, quali l’indipendenza e la prevenzione di conflitti di interesse, nonché le previsioni sul RPCT contenute nella specifica delibera n. 1134/2017. In merito all’individuazione del RPCT, ANAC quindi ha esplicitato che si possono ritenere applicabili -in via analogica- anche agli enti pubblici economici le indicazioni che la Delibera 1137 fornisce per le società in controllo pubblico, in quanto trattasi in entrambi casi di enti che, pur svolgendo un’attività di pubblico interesse, operano nel mercato mediante l’impiego di strumenti privatistici.

Per l’effetto, in applicazione delle indicazioni e previsioni regolamentari, anche per gli enti pubblici economici come l’ATER , gli organi di indirizzo nominano come RPCT un dirigente in servizio, attribuendogli, mediante lo stesso atto di conferimento, le funzioni e i poteri necessari e sufficienti allo svolgimento dell’incarico e, se del caso operando anche modifiche organizzative statutarie e regolamentari. Nella sola ipotesi di mancanza di dirigenti o di dirigenti in numero esiguo già dedicati a compiti gestionali in aree a rischio corruttivo, l’ente può nominare quale RPCT un profilo non dirigenziale purché in possesso di idonee competenze e conoscenze sia di organizzazione che di anticorruzione e trasparenza; resta inteso che la nomina di un profilo non dirigenziale richiama l’organo direttivo conferente all’esercizio di vigilanza sulle attività del RPCT incaricato.

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