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Non c’è incompatibilità tra incarico di consigliere comunale e dirigente di Consorzio se difettano le funzioni gestorie

Con Delibera n. 191 del 16 aprile u.s. l’Anac è intervenuta su una segnalazione riguardante una presunta incompatibilità ex art. 12, co. 3, lett. b), D.lgs. n. 39/2013 in capo ad un Consigliere comunale che ricopriva, al contempo, anche l’incarico di dirigente del Consorzio.

Come noto l’art. 12, co. 3, lett. b), D.lgs. n. 39/2013 disciplina l’incompatibilità per un soggetto che abbia contemporaneamente:
  • la titolarità di un incarico dirigenziale – interno o esterno – in una P.A., in un ente pubblico o in un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
  • la titolarità della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Nell’analisi della fattispecie, l’Autorità -ferma restando la qualifica di componente del Consiglio comunale- si è concentrata sulla titolarità dell’incarico dirigenziale onde verificare se la situazione, in concreto, fosse inquadrabile nell’art. 12, co. 3 let. b).

A riguardo, in via preliminare, ANAC ha valutato la posizione del Consorzio, determinando, anche in base al suo statuto che lo stesso è ente pubblico di livello regionale come tale ricompreso tra gli enti pubblici definiti dall’art. 1, co. 2, lett. b), D.lgs. n. 39/2013.

Nel merito, ANAC ha poi valutato la posizione del Consigliere/dirigente. A proposito, in esito all’istruttoria, ANAC ha accertato che il Consigliere comunale, pur ricoprendo presso il Consorzio una qualifica dirigenziale, di fatto svolgeva esclusivamente l’incarico di RPCT con conseguente mancato esercizio delle funzioni di amministrazione e/o gestione che, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. j) e k) D.lgs. 39/2013, avrebbero sicuramente determinato l’incompatibilità tra i due incarichi. Il perimetro e l’operatività dell’incarico dirigenziale sono stati valutati mediante l’analisi della regolamentazione interna del Consorzio e dello statuto consortile, da cui, invero le funzioni gestorie risultavano attribuite esclusivamente ai dirigenti delle articolazioni territoriali e risultavano escluse rispetto al ruolo di RPCT.

Alla luce di quanto ricostruito, l’Autorità ha ritenuto non integrata l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, co. 3, lett. b), D.lgs. 39/2013 stante l’assenza del potere gestorio in capo al dirigente, potere certamente incompatibile con le funzioni svolte quale RPCT.

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