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Ordine professionale: pubblicazione dei dati reddituali dei consiglieri. Delibera ANAC n. 219/2023 e provvedimento di ordine

Con provvedimento di ordine adottato nei confronti di un Ordine professionale interprovinciale, ANAC è tornata sul tema della pubblicazione dei dati reddituali dei Consiglieri dell’Ordine confermando che gli stessi -laddove ricoprono la carica a titolo oneroso- sono tenuti alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali  di cui all’art. 14 D.Lgs. 33/2013, come anche indicato dalla Delibera 241/2017.

Preliminarmente, ANAC ha reiterato i chiarimenti sulla natura dell’incarico di Consigliere, evidenziando che essi sono qualificabili titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o di governo comunque denominati e che per questo rientrano nell’alveo applicativo dell’art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013;  ed infatti per titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati di cui al comma 1-bis dell’art. 14 si intendono quei soggetti/organi che all’interno dell’amministrazione/ente pubblico esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo” sull’organizzazione e sull’attività dell’ente.

In considerazione dell’eterogeneità degli enti cui la norma si riferisce (e ancor più in relazione alla peculiarità degli Ordini professionali), ciascun ente, anche attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, è tenuto ad individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, e i relativi dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
ANAC, inoltre, muovendo dal disposto normativo secondo cui i dati dei titolari di incarichi vanno pubblicati salvo che l’incarico non sia stato assunto gratuitamente, ha rinnovato i chiarimenti sul concetto di gratuità. In particolare, per gratuità dell’incarico deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Il gettone di presenza, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico;  diversamente, se il gettone di presenza ha un carattere indennitario ovvero di ristoro del professionista per il tempo impiegato, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito.

Infine, ANAC ha fornito delucidazioni anche sulla rinuncia personale al compenso (teso evidentemente ad evitare la pubblicazione dei dati reddituali), chiarendo che la rinuncia al compenso da parte del soggetto che riceve l’incarico non rileva ai fini della gratuità dell’incarico in quanto la deroga – di cui all’art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013- è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.

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