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Procedimento disciplinare professionisti: nessuna sanzione se non è certa la prova della violazione

Con sentenza n. 134 del 16 settembre 2022, il CNF (Consiglio Nazionale Forense) è tornato su un principio già espresso e più volte ribadito relativamente all’applicazione del favore rei. Secondo il giudice speciale, in applicazione dei principi di garanzia che il procedimento penale assicura all’imputato, il procedimento disciplinare può concludersi con una sanzione solo se esistano prove sufficienti sulla colpevolezza dell’incolpato, ovvero quando la violazione della regola deontologica viene accertata. Al contrario, laddove non vi sia certezza nella ricostruzione dei fatti e non vi sia una sufficiente chiarezza sul comportamento tenuto e sulla contrarietà alla norma deontologia, l’incolpato deve essere assolto poiché la prova della colpevolezza non è raggiunta. Il principio era stato già espresso con sentenza n. 67 del 23 maggio 2022 e risulta paradigmatica una pronuncia più datata  secondo cui “Più volte questo Consiglio nazionale ha fissato il principio secondo il quale, nella ipotesi in cui, a seguito di una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio si rinviene, attraverso la doverosa comparazione sia tra le dichiarazioni rese dalle parti che tra le testimonianze assunte, una contraddittorietà che conduce ad una sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato” (CNF 19 dicembre 2014, n. 198).

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