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Pubblicazione incarichi conferiti all’Avvocatura: parere di ANAC

Con atto del Presidente del 21 novembre u.s. l’ANAC si è espressa su una richiesta di parere in merito all’obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013, degli incarichi di patrocinio legale affidati all’Avvocatura dello Stato.

L’Autorità, nel rispetto del principio di trasparenza della PA, ha ribadito che in conformità alle Linee guida di cui alla Delibera n. 1310/2016, i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al contratto di appalto di servizi devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione “Consulenti e collaboratori” e dopo un veloce remind sui dati da pubblicare ex art. 15 del Decreto Trasparenza ha affrontato gli incarichi conferiti all’Avvocatura.

Sulla tipologia di dati da pubblicare nella sottosezione “consulenti e collaboratori”, ANAC ha reiterato orientamenti già espressi, ovvero che:

  • rientrano nella sottosezione “consulenti e collaboratori” gli incarichi che rappresentano contratti d’opera professionale, consistenti nella trattazione della singola controversia o nello svolgimento di un incarico specifico e quindi qualificati come “contratti esclusi” dall’applicazione del codice appalti; i dati e le informazioni dovranno essere pubblicati nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013;
  • rientrano nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37, D.lgs. 33/2013, gli incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, assoggettato alla disciplina del Codice dei contratti pubblici;
  • gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti sono disciplinati dall’art. 18, D.lgs. 33/2013 e pertanto devono essere pubblicati nella sottosezione “Personale/Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

Rispetto poi alla richiesta specifica del conferimento di incarico all’Avvocatura, ANAC ha prima evidenziato che l’art. 56, comma 1, lett. h) del Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), conferma la riconducibilità all’ambito dei contratti esclusi di alcuni specifici servizi legali, tra i quali i servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; successivamente, ANAC -attesa la sottoposizione dell’amministrazione richiedente al regime delle Autorità di Sistema Portuale che ai sensi dell’art. 6, comma 7, l. 84/1994 possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato per l’attività consultiva in materia legale e per la rappresentanza a difesa- ha ritenuto non applicabile nei confronti della stessa il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013 per le seguenti ragioni:

  • gli incarichi sono assunti dall’Avvocatura in via organica, ai sensi dell’art. 43 R.D. 1611/1933 e pertanto gli avvocati non operano a titolo personale né sono designati direttamente dall’autorità;
  • l’affidamento degli incarichi di assistenza legale avviene sulla base di un’espressa previsione di legge ossia l’art. 6, comma 7, L. 84/1994.

L’ Autorità ha invitato comunque l’amministrazione a pubblicare gli eventuali incarichi affidati agli avvocati del libero foro, allo scopo di tenere traccia della percentuale degli incarichi affidati nelle due diverse modalità.

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