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Sussistenza di conflitto di interessi in capo al candidato sindaco per rinnovo di incarico alla moglie funzionario

Con atto del Presidente del 26 marzo u.s., ANAC in esito a una richiesta di parere da parte di un segretario comunale, ha ritenuto sussistente il conflitto di interesse a carico del candidato sindaco che intendeva rinnovare l’incarico di responsabile dell’area tecnica a favore della moglie con conseguente applicazione dell’art. 78, co. 2, D.lgs. 267/2000.

Come noto, si ritiene che esista un conflitto di interesse in capo ad un funzionario quando questi persegue un interesse privato di cui sia portatore direttamente o indirettamente invece che l’interesse pubblico; la definizione  di conflitto di interessi è volutamente ampia, di modo da ricomprendente qualsiasi posizione potenzialmente idonea a minare il corretto agire della PA e conseguentemente idonea a pregiudicare il dovere di imparzialità cui soggiace l’azione amministrativa: proprio per questo motivo ANAC precisa che il buon andamento e l’imparzialità della PA possono essere compromessi non solo dalle situazioni tipizzate negli artt. 7 e 14 DPR n. 62/2013, ma anche da altre situazioni non formalizzate ma concretamente idonee a creare il pregiudizio.

Rispetto al caso di specie, dopo una digressione sule previsioni dell’art. 7 DPR 62/2013, (sulla segnalazione del conflitto di interesse e sulla conseguente astensione) e dell’art. 78, co. 2, D.lgs. 267/2000 specifico per gli amministratori locali, ANAC evidenzia che l’incarico di area tecnica comporterebbe un incremento della retribuzione e pertanto risulta di chiara evidenza la sussistenza di un interesse privato della funzionaria al rinnovo dello stesso, ulteriormente aggravato dal rapporto di coniugio intercorrente tra la stessa ed il candidato sindaco; tale interesse e tale rapporto di coniugio sono elementi idonei a ledere l’imparzialità della decisione da parte di quest’ultimo.

A fronte di tale deduzione ANAC ha ribadito, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali in materia, il dovere di astensione in capo al componente del Consiglio comunale tutte le volte in cui si ravvisi la sussistenza di una situazione di non estraneità alla delibera da adottare, tale da farne derivare un vantaggio e/o utilità personale.

In esito al parere reso, ANAC ha infine ha invitato i comuni a rafforzare le misure di prevenzione dei conflitti di interessi degli amministratori locali che, pur non essendo vincolati al rispetto del codice di comportamento nazionale e a quello adottato dall’amministrazione stessa, possono autonomamente vincolarsi alle relative disposizioni.

In tal senso, quali misure di prevenzione, ha suggerito:
  • la possibilità per i componenti degli organi di indirizzo politico di rendere una dichiarazione di impegno, all’atto dell’accettazione dell’incarico, recante l’indicazione della titolarità di interessi propri, del coniuge o di parenti o affini ovvero la partecipazione ad associazioni;
  • l’adozione di un codice di comportamento ad hoc riservato ai componenti dell’organo di indirizzo politico;
  • la pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale;
  • la costituzione di un organo di controllo terzo per la verifica della configurabilità o meno del conflitto di interessi.
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