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Trasparenza Dei Contratti Pubblici

Trasparenza dei contratti pubblici: pubblicazione dei verbali di gara

Con Delibera n. 434 del 19 settembre u.s., ANAC ha adottato nei confronti di una società in controllo pubblico un provvedimento d’ordine volto alla pubblicazione dei verbali delle commissioni di gara con le modalità indicate dalla delibera n. 264 del 20 giugno 2023, secondo cui fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come indicata dall’allegato 9 al PNA 2022.

Con la delibera in esame ANAC disattende completamente la tesi del RPCT della società in controllo pubblico secondo cui, in base al disposto dell’art. 28 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) andrebbero pubblicati la sola composizione della commissione aggiudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, ma non anche i verbali di gara, in quanto diversamente opinando risulterebbe privo di significato il successivo art. 36, recante l’obbligo di messa a disposizione dei verbali ai candidati ed agli offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, anche al fine di evitare una lesione della segretezza e della riservatezza commerciale degli operatori economici, in ordine alla descrizione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche.

ANAC, infatti, richiamando i chiarimenti già forniti con la delibera n. 264 del 20 giugno 2023, conferma che fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come prevista dell’allegato 9 al PNA 2022, con ciò conformandosi alle previsioni dell’art. 225, comma 2, lett. a) e b), e dall’art. 224, co. 4, del nuovo codice dei contratti pubblici.

Nella delibera 434 ANAC ripercorre alcuni principi basilari della pubblicazione dei verbali, ovvero che:

  • la pubblicazione dei verbali delle commissioni di gara è solo successiva alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
  • la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dall’art. 53 (“segreti tecnici e commerciali”) e dall’art. 162 (“contratti secretati”) del vecchio codice appalti (d.lgs. 50/2016) e nel rispetto dei limiti posti in via generale dal Codice privacy (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). A tale ultimo riguardo devono applicarsi, quanto ai dati personali, i limiti previsti in via generale dal d.lgs. 196/2003, così come modificato dal GDPR nonché le regole stabilite all’art. 7 bis, co. 3 del Decreto Trasparenza,  che prevede l’anonimizzazione dei dati personali contenuti anche in documenti oggetto di pubblicazione; quanto, invece, alle eventuali privative industriali,  deve applicarsi la previsione dell’art. 53 co. 3 del d.lgs. 50/2016, che sottrae le informazioni fornite che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali (lett. a), oltre che all’accesso, anche ad ogni forma di divulgazione, ivi inclusa quindi la pubblicazione.
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