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ANAC

Società in controllo pubblico: trasparenza dei dati reddituali di amministratori e dirigenti

Con parere del 12 febbraio u.s. ANAC è tornata sugli obblighi di trasparenza delle società in controllo pubblico, con particolare riferimento ai compensi e alle spese di missione degli amministratori e dei dirigenti.

In via preliminare, l’Autorità ha ribadito che le società in controllo pubblico sono soggette agli obblighi di trasparenza in virtù del disposto di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. b) D.lgs. 33/2013, così come già chiarito dalla Delibera n. 1134/2017 (recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”) che specificatamente ha sottolineato che le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare i dati e le informazioni relativi all’organizzazione e all’attività di pubblico interesse svolta nonché ad assicurare l’accesso civico semplice e generalizzato, secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1 alla citata delibera.

Stante la generale sottoposizione agli obblighi di trasparenza, le società in controllo pubblico sono tenute ad adeguarsi anche agli obblighi di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), nelle modalità di seguito indicato da ANAC.

Modalità di assolvimento degli obblighi di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013 per gli amministratori

L’Autorità ha evidenziato che nelle società in controllo pubblico, per titolari di amministrazione si intendono il Presidente ed il C.d.A. poiché titolari di poteri di indirizzo generale; questi sono  tenuti a pubblicare, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Organizzazione” del sito istituzionale, i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) D.lgs. 33/2013 ovvero: atto di nomina, cv, compensi, dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2 L. 441/1982.

Rispetto ai predetti dati l’Autorità ha precisato che, lo svolgimento a titolo gratuito di tali incarichi, esonera l’ente dalla relativa pubblicazione; tuttavia, tale deroga trova applicazione solo se la gratuità sia espressamente prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione ovvero da deliberazioni aventi carattere generale che siano pubblicate sul sito della società nella sezione “Società trasparente” sottosezione “Atti generali” a cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” rinvia con apposito link.

L’ANAC ha ribadito poi che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, la parziale o incompleta pubblicazione nonché il rifiuto, differimento e la limitazione all’accesso civico costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione; tali condotte sono valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile è esente qualora l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46 D.lgs. 33/2013).

Modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013 per i dirigenti

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 citato per i dirigenti, l’Autorità evidenzia che la disciplina specifica è oggetto di revisione da parte del legislatore e che ancora si attende l’emanazione di un Regolamento ad hoc che individui precisamente ed in modo univoco gli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all’art. 19, co. 3 e 4, D.lgs. 165/2001.

Ciò premesso, nelle more dell’emanazione del regolamento che disponga per la pubblicazione dei dati, l’Autorità ha comunque ritenuto applicabile ai titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicare tutti i dati di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013, nonché l’obbligo di presentare una dichiarazione, all’atto dell’assunzione dell’incarico e da rinnovare annualmente, contenente tutti i dati reddituali e patrimoniali percepiti annualmente dal dirigente, oltre a quelli a carico della finanza pubblica.

In esito al parere e rispetto alla natura di società “collegate”, ANAC ha rammentato il distinguo nei regimi di trasparenza tra:

  • le società in house, che in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute all’applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività svolta;
  • le società indirettamente controllate, dove sarà invece la capogruppo ad assicurare che le stesse adottino le misure di trasparenza adeguate.
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