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Coniugi separati e incompatibilità ex art. 10 D.Lgs. 39/2013: il parere ANAC tra chiarimenti applicativi e conferma del modello di vigilanza del RPCT

A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

Nel sistema della prevenzione della corruzione delineato dal d.lgs. n. 39/2013, le incompatibilità rappresentano una misura di carattere strutturale, costruita su presupposti oggettivi e finalizzata a evitare, a monte, situazioni di conflitto di interessi ritenute non gestibili. Il parere ANAC del 24 marzo 2026 (fasc. n. 895/2026) si inserisce in questo quadro, affrontando una questione applicativa di particolare rilievo – quella dei coniugi legalmente separati – e offrendo al contempo una conferma importante dell’assetto della vigilanza già delineato dal PNA 2025 e dalla delibera n. 464/2025.

La questione sottoposta all’Autorità
Il RPCT di una ASL ha richiesto un parere in merito alla configurabilità dell’incompatibilità ex art. 10, comma 2, del d.lgs. 39/2013 nel caso in cui il soggetto interessato sia:

  • legalmente separato;
  • non convivente;
  • con procedimento di divorzio pendente.

La norma estende, come noto, l’incompatibilità anche alle attività svolte dal coniuge e dai parenti o affini entro il secondo grado, rendendo centrale la corretta qualificazione del rapporto coniugale.

Separazione e divorzio: il dato civilistico come criterio decisivo
L’ANAC affronta la questione muovendo da una ricostruzione puntuale degli effetti della separazione legale. Quest’ultima:

  • non scioglie il matrimonio;
  • non elimina lo status di coniuge;
  • sospende solo alcuni obblighi coniugali, lasciando intatto il vincolo giuridico.

Di conseguenza, la separazione non è idonea a escludere l’operatività dell’art. 10.
Diversamente, solo il divorzio determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con effetti anche sulla disciplina delle incompatibilità.
Nel caso concreto, ANAC conclude che:

  • l’incompatibilità sussisteva durante la separazione;
  • è venuta meno solo con l’accordo di divorzio intervenuto successivamente e comunicato all’Autorità.

Il vincolo di affinità: continuità e cessazione
Coerentemente con tale impostazione, l’Autorità chiarisce anche gli effetti sul vincolo di affinità:

  • esso permane durante la separazione, in quanto collegato allo status di coniuge;
  • cessa con il divorzio, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale e con la sentenza della Corte costituzionale n. 107/2024.

Il ragionamento valorizza un principio di coerenza sistemica: non è ragionevole mantenere effetti giuridici di rapporti familiari quando il vincolo che li genera è definitivamente cessato.

L’incompatibilità come misura di prevenzione: una logica oggettiva
Il parere conferma, in modo implicito ma chiaro, la natura delle incompatibilità come strumenti di prevenzione della corruzione:

  • si tratta di fattispecie tipizzate e presuntive;
  • il legislatore individua situazioni ritenute, in via generale, incompatibili con l’imparzialità;
  • non è richiesta la prova di un conflitto concreto.

In questa prospettiva, i rapporti familiari – inclusi quelli con il coniuge e gli affini – sono considerati fonti potenziali di condizionamento, tali da giustificare un intervento anticipato.
La scelta di ancorare la valutazione allo status giuridico (e non alla effettiva qualità del rapporto) è coerente con questa impostazione: ciò che rileva è la certezza del criterio applicativo, non la variabilità delle situazioni personali.

Il ruolo del RPCT: una conferma del modello delineato da ANAC
Sul piano della vigilanza, il parere non introduce elementi innovativi, ma si pone in linea con quanto già chiarito nel PNA 2025 nella delibera n. 464/2025 ricognitiva della misura di incompatibilità ed inconferibilità.
In particolare, ANAC ribadisce che:

  • la vigilanza è affidata a un sistema integrato e sinergico tra RPCT e Autorità;
  • al RPCT compete, in prima battuta, l’individuazione e la gestione delle situazioni di incompatibilità.

Elemento di particolare rilievo è che, nel caso concreto, l’Autorità valuta positivamente l’operato del RPCT, ritenendolo coerente con le indicazioni fornite nei più recenti atti di indirizzo.
Tra le azioni valorizzate si segnalano, ad esempio:

  • l’informazione tempestiva all’organo conferente;
  • la predisposizione di informative preventive al dichiarante;
  • l’attenzione alla corretta gestione della dichiarazione.

Indicazioni operative: le attività corrette del RPCT
Proprio a partire dalla valutazione positiva espressa da ANAC, è possibile ribadire – in chiave operativa – quali siano le attività che il RPCT è tenuto a porre in essere.
Più che introdurre nuovi obblighi, il parere conferma la necessità di una attuazione rigorosa e sistematica del modello già delineato.
Sul piano organizzativo e preventivo, il RPCT deve:

  • assicurare che, nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (o nel PTPCT), siano chiaramente definite:
    • le modalità di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20;
    • i criteri e le modalità di controllo sulla loro veridicità;
  • supportare l’organo conferente nella corretta applicazione della disciplina, specie nei casi dubbi.

Nella fase di verifica della dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 20, è essenziale:

  • non limitarsi al dato dichiarativo;
  • accertare la situazione giuridica effettiva (distinguendo tra separazione e divorzio);
  • utilizzare strumenti istruttori adeguati.

In presenza di una possibile incompatibilità, il RPCT deve:

  • contestare formalmente la situazione all’interessato;
  • avviare il procedimento amministrativo nel rispetto del contraddittorio;
  • verificare i presupposti per l’eventuale esercizio dei poteri sanzionatori.

Nel rapporto con ANAC, è necessario:

  • segnalare i casi dubbi o le possibili violazioni;
  • dare attuazione agli eventuali provvedimenti dell’Autorità.

Quanto alle dichiarazioni ex art. 20, anche alla luce dei nuovi schemi adottati con delibera n. 92/2026:

  • esse devono essere accompagnate da adeguate informative;
  • devono essere oggetto di controlli effettivi, anche a campione;
  • assumono un ruolo centrale nel sistema di prevenzione, ma non esauriscono l’attività di verifica.

Considerazioni conclusive
Il parere ANAC offre un chiarimento importante su una fattispecie concreta, ma soprattutto conferma due elementi di fondo del sistema:

  • da un lato, la natura oggettiva e rigorosa delle incompatibilità, ancorate allo status giuridico e non alla realtà fattuale dei rapporti;
  • dall’altro, la centralità del RPCT quale garante dell’effettiva applicazione della disciplina, secondo un modello ormai consolidato.

L’equilibrio tra tassatività normativa e qualità dell’azione amministrativa rappresenta la chiave di efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

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