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Accesso Civico Generalizzato

Accesso civico generalizzato: natura e impugnabilità del silenzio opposto dalla PA

Con l’interessante sentenza n. 38 del 22 febbraio u.s., il TAR  Emilia Romagna – Parma, ha fornito puntuali ed utili indicazioni sulla natura del silenzio opposto da una PA ad una richiesta di accesso generalizzato e sulle conseguenze derivanti dall’impugnazione del silenzio in sede amministrativa.

Rispetto alla natura del silenzio, il TAR chiarisce che il silenzio che si è formato su un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013 è un silenzio-inadempimento che può essere contestato non ai sensi dell’art. 116  c.p.a. (“Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi”) ma  ai sensi dell’art. 117 c.p.a. (“Ricorso avverso il silenzio”). A riguardo il TAR evidenzia che il silenzio opposto sull’istanza di accesso civico ex art. 5.2 non ha valore provvedimentale poiché lo stesso art. 5 appena citato non qualifica l’inerzia come diniego o come rigetto, diversamente da come previsto dall’art. 25, co. 4 L.  241/90 secondo cui “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”; stante questa ricostruzione, il ricorrente dovrà far valere il silenzio ai sensi dell’art. 117, ferma restando la possibilità per il giudice amministrativo adito di convertire la richiesta ex 116 in richiesta ex 117 ai sensi dell’art. 32, co. 2, c.p.a.

Rispetto alle conseguenze derivanti dall’impugnazione del silenzio, il TAR chiarisce che laddove il giudice amministrativo accolga il ricorso contro il silenzio non potrà mai accertare la fondatezza della richiesta di ostensione ma dovrà esclusivamente limitarsi ad ordinare alla P.A. di provvedere sull’istanza: solo alla PA che detiene la documentazione, infatti, compete il potere di verificare il merito della richiesta di accesso, l’accoglibilità oppure la presenza di eccezioni assolute o relative che ne impediscono l’ostensione.

La sentenza si pone come un utile strumento interpretativo e, alla luce di questa, potrebbe risultare utile indicare nella documentazione della PA che eventuali ricorsi contro il silenzio andranno gestiti ai sensi e per gli effetti dell’art 117 del c.p.a.

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