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ANAC, incompatibilità tra Presidente CCIAA e Presidente CdA di ente fieristico

ANAC, con Delibera n. 256 del 18 maggio 2022 – in esito ad un procedimento di vigilanza – ha disposto che non si può ricoprire contemporaneamente l’incarico di presidente della Camera di Commercio e quello di presidente del CdA di un ente fieristico dello stesso territorio, controllato dalla medesima Camera di Commercio.

L’Autorità, muovendo dalla norma dell’art. 11 del D. Leg.vo 39/2013, comma 3, lett. c), secondo cui “(…) gli incarichi di amministratore di ente  pubblico di livello provinciale o comunale” sono “incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli  enti di diritto privato in controllo  pubblico  da  parte  della  regione, nonché di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000 abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima popolazione abitanti della stessa regione” ha ritenuto che la Camera di Commercio sia qualificabile come un ente pubblico di livello provinciale (ai sensi dell’art. 1 del D. Leg.vo 39/2013, comma 2, lett. b), e l’ente fieristico come un ente di diritto privato in controllo pubblico (in applicazione dell’art. 1 del D. Leg.vo 39/2013, comma 2, lett. c), con ciò configurando perfettamente la fattispecie di incompatibilità prevista normativamente.

La difesa del presidente in questione – basata essenzialmente sulla natura dei propri poteri di amministratore circoscritta ad attività meramente ordinatorie e di impulso e non afferente alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente in controllo – non è stata ritenuta sufficiente da ANAC al fine di eliminare l’incompatibilità; secondo l’Autorità, infatti, il potere attribuito alla giunta camerale di deliberare sugli atti che incidono sulla gestione, modifica, estinzione delle partecipazioni e all’esercizio di diritti dell’ente in qualità di azionista nelle società partecipate, tra le quali rientra proprio l’ente fieristico in questione, è rilevante e determinante ai fini della sussistente incompatibilità che neanche può essere risolta con la mera astensione del presidente della Camera di Commercio dalle deliberazioni riguardanti la società partecipata.

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