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Casse di Previdenza: reiterati affidamenti di incarichi agli stessi professionisti configurano una violazione dell’art. 97 della Costituzione e della legge

Con Nota del Presidente n. 1526/2022, ANAC è ritornata sull’applicabilità del Codice dei Contratti pubblici alle Casse di Previdenza, richiamando ad un maggior rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione nell’affidamento di incarichi e servizi legali.

La Nota è interessante perché da una parte conferma la natura di organismo di diritto pubblico della Cassa e dall’altra -pur riconoscendo che gli incarichi e servizi legali sono prestazioni professionali escluse dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici- ritiene che le stesse prestazioni devono essere soggette, per il loro affidamento, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 4 dello stesso Codice. ANAC a riguardo sottolinea che il mancato rispetto delle predette previsioni del Codice porta ad una violazione dell’art. 97 della Costituzione e che l’affidamento di tali incarichi a medesimi professionisti negli anni abbia generato situazioni di svantaggio competitivo verso altri professionisti.

In relazione alla natura giuridica della Cassa, l’Autorità sulla scia di quanto già espresso dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato (rispettivamente SS.UU. n. 7645 dell’1.4.2020 e Consiglio di Stato n. 6014 del 28.11.2012) conferma lo status di organismo di diritto pubblico ritenendo soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016. In particolare, secondo ANAC:

  1. risultano sussistenti i requisiti teleologico e personalistico: la Cassa, invero, è un ente di diritto privato a base associativa, dotato di personalità giuridica, che svolge attività previdenziali e assistenziali in favore dei geometri iscritti al relativo albo, come si desume dall’art. 2 dello Statuto della Cassa, svolgendo di fatto la funzione pubblicistica espressamente prevista dall’art. 38 della Costituzione, consistente nello svolgimento dell’attività di previdenza e assistenza a favore dei liberi professionisti
  2. relativamente al requisito dell’influenza dominante, pur non essendo la Cassa finanziata in modo maggioritario dalla PA e pur non essendo i suoi organi costituiti da membri designati dalle PPAA o da altri organismi, tuttavia “si evince che il controllo esercitato dallo Stato è particolarmente incisivo”. Secondo ANAC, infatti, gli articoli 2 e 3 del d.lgs. 509/94 fanno riferimento diversi momenti di ingerenza e intervento nell’attività gestionale, organizzativa e contabile dell’Ente previdenziale privatizzato e a riguardo cita:
  • la previsione della nomina – ad opera del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro e gli altri Ministri competenti – di un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente, nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendano responsabili di gravi violazioni di legge relativamente alla gestione dell’ente:
  • i poteri di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di Ministeri di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 509/94 che approvano lo statuto e i regolamenti della Cassa nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni;
  • la previsione secondo cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e i conti consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali;
  • la previsione secondo cui nel collegio dei sindaci della Cassa deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.

In relazione all’applicazione dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti pubblici, invece, ANAC ritiene utile e suggerisce l’istituzione di una short list di professionisti da cui attingere per poter conferire i singoli incarichi legali mediante una procedura trasparente, oggettiva ed imparziale. Con la costituzione della short list, infatti, secondo ANAC si opererebbe in conformità al punto 3.1.3 delle Linee guida n. 12, secondo cui  “rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza … In tal modo, infatti, l’amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell’azione amministrativa”.

Si segnala che la nota è stata emessa in esito ad un procedimento di vigilanza originato da una segnalazione e che le anomalie riscontrate dall’Autorità attengono principalmente all’affidamento dei servizi legali ai medesimi e ricorrenti professionisti, cui sono stati conferiti, in alcuni casi, tra i 100 e i 200 incarichi l’anno.

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