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Consulenti tecnici del PM: non è obbligatoria la pubblicazione dei dati quali consulenti e collaboratori ex art. 15 D.Lgs. 33/2013

Con atto del Presidente del 10 aprile u.s., ANAC ritorna sugli obblighi di trasparenza in conformità al D.lgs. 33/2013 a seguito di una richiesta di parere di un Procura concernente l’applicabilità di tali obblighi anche agli incarichi di consulenza conferiti dai PM ai consulenti incaricati dalla PA nei procedimenti penali.

L’Autorità ha ribadito che sulle PPAA grava l’obbligo, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013, della pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e collaboratori che prestano le proprie competenze tecniche e specialistiche in determinate attività.

Relativamente alla figura dei consulenti tecnici del PM, ANAC -dopo un excursus sulle modalità di scelta e di incarico- ha rammentato che questi assumono la figura di ausiliario del giudice e, conseguentemente,  la qualifica di pubblico ufficiale poiché concretamente concorrono all’esercizio della funzione giudiziaria.

L’Autorità, pertanto, ha ritenuto non applicabili gli obblighi di pubblicazione ex art. 15 del D.lgs. 33/2013 ai consulenti tecnici del PM per le seguenti molteplici ragioni:
  • non riconducibilità del consulente tecnico del PM agli incarichi di cui all’art. 15 D.lgs. 33/2013;
  • la professionalità e la celerità che caratterizzano l’incarico;
  • non riconducibilità del consulente tecnico del PM all’incarico di amministratore giudiziario di cui all’art. 15ter D.lgs. 33/2013 stante l’assenza di uno specifico riferimento alla figura del consulente tecnico poiché ricomprendente le figure dei soggetti nominati dall’Autorità giudiziaria, dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.

L’Anac, infine, ha evidenziato la necessità di provvedere comunque alla trasparenza, pur in assenza di una specifica disposizione di legge che espressamente disponga l’obbligo di pubblicazione, al fine di garantire i principi di uniformità, puntualità e correttezza dell’esercizio dell’azione penale; in particolare ha indicato, sulla scia delle raccomandazioni del CSM del 12 ottobre 2016, l’esigenza di rendere pubblici, annualmente sul sito internet dell’ufficio giudiziario, gli elenchi dei consulenti tecnici della Procura per ciascun settore per lo svolgimento degli accertamenti necessari alla successiva attività processuale del PM, oscurando ogni dato sensibile con indicazione del numero del procedimento, dell’oggetto, del magistrato che ha affidato l’incarico, del consulente e della sua qualifica.

L’Autorità, infine, ha chiarito che l’elenco in esame potrà essere pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Dati ulteriori” nella quale sono pubblicati i dati diversi da quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013, procedendo preliminarmente all’anonimizzazione dei dati personali.

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