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Informazioni ambientali e Trasparenza Amministrativa: concessione per derivazione e utilizzazione di acque pubbliche tra TAR e ANAC

Con un parere del 30 agosto u.s., ANAC ha ritenuto che gli atti relativi alle concessioni per la derivazione e l’utilizzazione delle acque pubbliche sono “informazioni ambientali”, e come tali vanno pubblicati sui siti web istituzionali degli enti interessati, rientrando negli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 40 del D.Lgs. 33/2013 (“Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”).

ANAC è giunta a tale conclusione in esito ad una vigilanza nei confronti della Regione Lazio richiesta da un legale che lamentava la mancata pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della stessa Regione del provvedimento di concessione di grande derivazione idrica dal Fiume Tevere per l’approvvigionamento di acqua potabile.

Stessa fattispecie esaminata da ANAC era stata già valutata dal TAR Lazio che, decidendo sul diniego opposto dalla Regione all’avvocato che chiedeva di visionare la Determinazione inerente la concessione, aveva confermato che gli atti relativi alla concessione sono da considerare quale “informazione ambientale”, cioè come informazioni relative allo stato degli elementi dell’ambiente (tra cui l’acqua), ai fattori che incidono sull’ambiente, alle emissioni, alle misure adottate, lo stato della salute e della sicurezza umana, all’analisi costi-benefici.

Analogamente, ritiene ANAC, ogni atto avente natura amministrativa che riguarda lo stato dell’acqua, va ricompreso nelle informazioni ambientali.

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