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Applicazione Al Procedimento Disciplinare Dei Professionisti Iscritti All’albo

Presunzione di non colpevolezza e applicazione al procedimento disciplinare dei professionisti iscritti all’albo

Con un’interessante ed articolata pronuncia, il CNF-Consiglio Nazionale Forense ha fornito un chiarimento utile a tutti i componenti degli organi disciplinari, stabilendo che il giudizio disciplinare non si può concludere con una sanzione verso l’incolpato laddove non sia stato possibile accertare in via definitiva la sua colpevolezza per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove.

Partendo dalla premessa che il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, va attenzionata la situazione in cui la prova della violazione deontologica non si possa considerare sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà degli elementi valutati, con la conseguenza che tale insufficienza istruttoria si riverbera sull’accertamento dei fatti e generi dubbi sulla responsabilità dell’incolpato; in questi casi il professionista deve essere prosciolto dalla contestazione disciplinare, posto che l’incolpato non ha né l’onere di dimostrare la propria innocenza né l’onere di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli: è infatti l’organo disciplinare il soggetto cui compete di verificare, in maniera approfondita, la sussistenza dei fatti e la conseguente veridicità dell’addebito disciplinare.

Nello specifico, il CNF “anche in ossequio al principio del favor rei (CNF 61/2022) stante la natura accusatoria del procedimento disciplinare” ha anche sottolineato che -in caso di dubbio sul reale svolgimento dei fatti- la sola audizione dell’esponente in sede dibattimentale e la conferma sempre da parte dell’esponente nel contraddittorio di quanto lamentato nell’ esposto non concretizzino una prova in ordine alla sussistenza dei fatti; parimenti -sempre in caso di dubbio sul reale svolgimento dei fatti- il solo documento allegato dall’esponente alla segnalazione disciplinare non è idoneo ad  affermare la sussistenza dei fatti e conseguentemente la responsabilità disciplinare dell’incolpato.

Cfr. Sentenza CNF n. 151 dell’11 luglio 2023

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