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SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DI DISCIPLINA

Sostituzione del consigliere di disciplina durante il procedimento: non è necessario rinnovare l’istruttoria o il dibattimento

Con la sentenza n. 66 del 13 marzo u.s. il CNF – Consiglio Nazionale Forense ha chiarito un punto spesso controverso del procedimento che si celebra davanti all’organo di disciplina degli Ordini e Collegi territoriali, ovvero la prosecuzione del giudizio successivamente alla sostituzione di un consigliere di disciplina. In via prudenziale, infatti, la prassi ha spesso suggerito che in questi casi il procedimento -pur essendo giunto alla conclusione e prossimo alla sua definizione- avrebbe dovuto essere rinnovato quanto alla fase istruttoria sia per permettere al consigliere sostituto di avere una conoscenza dei fatti e un ruolo attivo nella valutazione degli elementi di prova sia e soprattutto per consentire all’incolpato di fare affidamento su un consigliere di disciplina che fosse perfettamente consapevole della fattispecie deontologica in trattazione.

Il CNF, contrariamente a quanto anche accade, ha ritenuto che la sostituzione di un consigliere della sezione disciplinare in corso di procedimento non comporti la rinnovazione dell’istruttoria e del dibattimento posta l’inapplicabilità dell’art. 525 cpp al procedimento disciplinare celebrato dagli organi disciplinari presso gli ordini. Ed infatti, argomenta il CNF, il procedimento dinanzi al consiglio di disciplina è pacificamente ritenuto procedimento di natura amministrativa e, su tale assunto, a questo non sono applicabili le norme stabilite dal codice di procedura penale in tema di immodificabilità del collegio giudicante.

In questi termini, attesa l’applicazione della L. 241/1990 ai procedimenti deontologici, si è anche espressa la Corte di cassazione che in più occasioni ha ritenuto non compatibile con i procedimenti disciplinari la previsione processualpenalistica secondo cui “alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”.

In particolare, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018) ha così argomentato: “…La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell’immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa”.

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