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Accesso alla documentazione contabile dell’Ordine: il TAR Lazio conferma il diritto degli iscritti ad accedere

Con un’interessante sentenza pubblicata il 24 ottobre 2022, il TAR Lazio sez. V bis conferma il diritto degli iscritti ad un ordine professionale a prendere visione della documentazione contabile su cui sono basati sia il conto consuntivo 2021 sia il bilancio previsionale 2022 di pertinenza dell’Ordine.
La pronuncia consegue all’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Ordine alla richiesta di accesso di alcuni professionisti iscritti e fornisce uno spunto importante nei rapporti di trasparenza tra l’ente e i suoi iscritti, considerabili anche quali membri o associati.

Il Tar del Lazio, in particolare, ha stabilito che:

  • gli iscritti ad un ordine professionale sono titolari di un diritto di controllo sul perseguimento -da parte dell’Ordine- dei fini pubblici istituzionali e sul corretto utilizzo -sempre da parte dell’Ordine- delle risorse finanziarie a disposizione; questo diritto deriva sia dalla natura di iscritti all’Ordine e quindi di soggetti sempre “interessati”, sia dalla circostanza che gli iscritti concorrono a formare la volontà dell’Ordine mediante il proprio voto in assemblea;
  • il diritto di accesso alla documentazione richiesta deve essere sicuramente sempre riconosciuto in considerazione dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) relativamente all’accesso civico; a riguardo si segnala che i ricorrenti avevano esperito un accesso cumulativo, sia ai sensi della L. 241/90 quale accesso agli atti o documentale, sia ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 quale accesso civico;
  • nessuna causa di esclusione o limitazione può essere invocata dall’Ordine per impedire l’ostensione della documentazione, posto che nessuno dei documenti richiesti -trattandosi di documentazione contabile o di documentazione contrattuale- può ledere la riservatezza di terzi controinteressati; a riguardo da una parte il TAR rileva che alcuni dei documenti avrebbero dovuto essere già pubblicati sul sito istituzionale e dall’altra parte rileva che quandanche ci fossero tutele da osservare in termini di riservatezza e protezione dei dati personali,  l’Ordine ben può procedere all’anonimizzazione dei dati.

In considerazione delle argomentazioni sopra indicate, il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-diniego opposto dall’Ordine ed ha ordinato l’esibizione dei dati e documenti richiesti, ovvero verbali di sedute assembleari, tutti i contratti stipulati dall’Ordine con fornitori di beni o servizi anche professionali, tutte le fatture emesse dai fornitori, estratti conto e conti bancari, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali posti in essere per recuperare il credito correlato alla quote non pagate dagli iscritti dell’Ordine.
La sentenza, oltre al dispositivo e alla rappresentazione dell’equivalenza tra “iscritti” ed “interessati” è interessante sotto il profilo della chiarezza dei contenuti e della logicità delle affermazioni.

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